Diritto FEATURED

Rescissione e risoluzione del contratto

Cos’è un contratto (in breve)

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
La stipulazione del contratto obbliga solo le parti al rispetto delle pattuizioni in esso inserite.
Per liberarsi del vincolo i contraenti possono scioglierlo in due modi:
a) per mutuo consenso;
b) per cause consentite dalla legge.
Il contenuto del contratto è autonomo e la forma può essere atipica, purché venga rispettato sia il limite imposto dalla legge, sia che gli interessi sottesi al conseguimento siano “meritevoli di tutela”.
Tale clausola di meritevolezza è un accertamento ex post, ravvisabile solo eventualmente in via successiva dal Giudice.

La rescissione del contratto

La rescissione è un’azione (una domanda rivolta ad un Giudice) diretta a sciogliere il vincolo contrattuale con effetto retroattivo.
La domanda di rescissione può essere chiesta dalla parte che si è obbligata – sul presupposto dell’iniquità – in due ipotesi.
a) La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo attuale di un danno grave alla persona, purché sia rispettato il principio dell’affidamento, cioè l’altro contraente deve essere a conoscenza dello stato di pericolo.
b) La rescissione del contratto in cui il soggetto si obbliga perché si trova in uno stato di bisogno (economico).


L’azione – in questa seconda ipotesi – non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione aveva al tempo del contratto.
Sempre per il principio dell’affidamento, premessa per proporre l’azione, è che l’altro contraente sia a conoscenza della situazione di bisogno e ne approfitti per concludere l’affare.
L’azione di rescissione si prescrive in un anno.
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto per ricondurlo secondo equità.
Tale offerta – avendo natura sostanziale – non subisce preclusioni processuali e può essere chiesta al Giudice per essere determinata.

Risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto, disciplinata dal capo XIV del codice civile dagli articoli 1453 cod. civ. e ss.
Rappresenta una delle possibili patologie (come la nullità, l’annullamento) dell’efficacia del contratto.
Con la risoluzione, il vincolo contrattuale viene meno e le parti non sono più obbligate ad adempiere le rispettive obbligazioni nello schema sinallagmatico.
La risoluzione può avvenire in due modi, può essere pronunziata dal Giudice o può “operare di diritto”(automaticamente).

Domanda di risoluzione del contratto.

Per ottenere la pronuncia (costitutiva) di risoluzione da parte di un Giudice la parte adempiente deve proporre un giudizio.
La risoluzione può essere domandata quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può chiedersi l’adempimento quando è stata domanda la risoluzione.
Per l’effetto dell’art. 1453 cod. civ. l’obbligato può chiedere la risoluzione del contratto in tre ipotesi:
a) Per inadempimento di una obbligazione che deriva dal contratto dell’altra parti.
b) Se per l’obbligato la prestazione diventa impossibile.
c) Eccessiva operosità sopravvenuta. Si tratta del sorgere di eventi straordinari ed imprevedibili, che producono un disequilibrio tra il valore della prestazione e quello della controprestazione, che non sussisteva nel momento della conclusione del contratto.
Per la loro natura, generalmente, si esclude la risoluzione del contratto per eccessiva operosità sopravvenuta nel caso dei contratti aleatori in quanto la loro causa è proprio quella del trasferimento del rischio dell’evento.

Quando la risoluzione opera di diritto.

La risoluzione opera di diritto, invece, in tre ipotesi:
a) Quando la parte adempiente chiede (per iscritto – preferibilmente una raccomanda a/r) l’adempimento (la diffida ad adempiere) in un congruo termine (non inferiore a 15 giorni) e decorso tale termine il contratto è risoluto automaticamente;
b) Nell’ipotesi in cui nel contratto vi è la clausola risolutiva espressa, una determinata obbligazione che se non sia adempiuta il contratto si considera automaticamente sciolto;
c) Quando non viene rispettato il termine essenziale, cioè il tempo di adempimento dell’obbligazione a favore del debitore previsto dal contratto, trascorso il quale la prestazione diventa priva di interesse per il creditore.

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Orso Maria Siporso
Consulente legale. Editore presso radarnews. Dottore in giurisprudenza. Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/orsomariasiporso/ Resta in contatto con me. Contatto Email: o.siporso@radarnews.it
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